Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 8 numero 2.7a.1

Visto che non è stato introdotto un periodo obbligatorio per i due contributi per migliorare la fertilità del suolo, la rispettiva frase può essere stralciata.

Allegato 8 numero 2.9.4 lettera e

Con la modifica del 13 aprile 2022 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (RU 2022 264), al numero 2.9.4 lettera e dell’allegato 8 sono stati erroneamente eliminati gli animali delle specie equina, ovina e caprina che vengono pertanto reintrodotti. La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023. Gli organi esecutivi sono informati, le liste dei punti di controllo per il 2023 contengono i rispettivi punti di controllo. La corretta esecuzione delle prescrizioni URA è pertanto garantita.

Allegato 8 numero 3.4

Le riduzioni in caso di inoltro tardivo delle domande applicate per le aziende d’estivazione vengono armonizzate con quelle applicate alle aziende annuali.

Allegato 8 numero 3.5

Affinché nel quadro del controllo dell’estivazione sia possibile verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri per la protezione individuale del bestiame, il piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone deve essere disponibile sull’alpe all'atto del controllo. Se il documento manca, si applicano le riduzioni di cui numero 3.5.

Allegato 8 numero 3.7.4 lettera i

A seguito dello stralcio del numero 4.1.5 all’allegato 2 (esigenza «sorvegliato ininterrottamente»), è superfluo mantenere il relativo punto di controllo.

Allegato 8 numero 3.7.6

A seguito dell'adeguamento dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle riduzioni in caso di parziale inosservanza delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo abrogato «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame» diventa obsoleta.

Allegato 8 numero 3.7a

Se le condizioni e gli oneri per la protezione individuale del bestiame secondo il piano individuale di protezione approvato dal Cantone sono adempiuti solo in parte, il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 4 è ridotto del 60 per cento. In caso di totale inosservanza delle condizioni e degli oneri previsti dal piano individuale di protezione approvato, il contributo supplementare viene ridotto del 120 per cento. Pertanto, oltre alla perdita del contributo supplementare, ciò comporta anche una riduzione parziale degli altri contributi d’estivazione nell'anno di contribuzione. In caso di recidiva, le riduzioni sono raddoppiate.

Allegato 8 numero 3.8.2

La disposizione secondo cui i gestori possono rinunciare a partecipare ulteriormente alle misure per la biodiversità in caso di riduzione dei contributi è stata trasferita dall'articolo 57 capoverso 3 al nuovo articolo 100a. Il rimando è quindi adeguato di conseguenza.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

L’introduzione del contributo supplementare per l’estivazione comporta pagamenti diretti aggiuntivi per un importo di circa 4 milioni di franchi, supponendo che la partecipazione riguardi l’80 per cento circa degli ovini in sistemi con sorveglianza permanente e il 50 per cento di quelli in sistemi con pascoli da rotazione nonché dei caprini e il 10 per cento degli animali della specie bovina (fino a 365 giorni di