Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20

5.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove disposizioni ha evidenziato la necessità di precisare o integrare alcuni articoli.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

Attualmente l'OSalV prevede che in caso di sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena, le merci possono essere messe in quarantena, sequestrate o valorizzate. L’esperienza acquisita negli ultimi anni ha evidenziato che in determinati casi sarebbe necessaria, opportuna e adeguata anche una distruzione preventiva delle merci per contrastare più efficacemente l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena. Pertanto si propone di modificare l'OSalV in modo che la distruzione preventiva delle merci sospettate di essere infestate rientri tra le possibili misure di lotta.

A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) sono prorogate di quattro anni (fino al 31 dicembre 2027).

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10

Se vi è una sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente o il Servizio fitosanitario federale (SFF) prende misure di prevenzione adeguate fino alla conferma o alla confutazione del sospetto tramite un'analisi di laboratorio. Tra le misure si annoverano la messa in quarantena, il sequestro o la valorizzazione delle merci sospettate di essere infestate. La distruzione preventiva delle merci in caso di sospetta infestazione è prevista dall'articolo 153 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), ma non nella versione vigente dell’OSalV (fintanto che non è disponibile un'analisi di laboratorio con esito positivo).

Dalle esperienze acquisite negli ultimi anni è emerso che ci sono anche dei casi in cui sarebbe importante e proporzionale distruggere preventivamente le merci per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena, ad esempio se la presenza di un organismo da quarantena in un lotto di vegetali importato in Svizzera è già stata rilevata in un altro Paese tramite analisi di laboratorio svolte dalle autorità competenti e se in Svizzera la rilevazione attraverso analisi di laboratorio è difficile, se non impossibile o molto difficoltosa, a causa sia della percentuale esigua di merci nel lotto con infestazione visibile a occhio nudo sia della biologia dell'organismo da quarantena. Con la modifica proposta, i servizi cantonali competenti e il SFF hanno la possibilità di ordinare la distruzione delle merci che si suppone siano infestate, come peraltro già previsto nell'articolo 153 lettera c LAgr.

Articolo 46

La formulazione del presente articolo viene adeguata a seguito dell’abrogazione della Direttiva

2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004.

Articolo 110

La specie vegetale alloctona invasiva Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) costituisce un pericolo in particolare per la salute umana. Il suo polline e le sue infiorescenze, se entrano in contatto con la pelle, possono provocare forti allergie. Già nell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) erano state introdotte disposizioni per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad A. artemisiifolia. Secondo le disposizioni transitorie dell’OSalV, tali disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 2023. Per far sì che a livello nazionale sia possibile prendere misure efficaci contro le piante infestanti (come A. artemisiifolia) e altri organismi nocivi che non adempiono i criteri per essere