Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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4 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordi-

nanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91

4.1 Situazione iniziale

Attualmente le superfici con impianti fotovoltaici sono sostanzialmente escluse dalla superficie agricola utile (SAU). Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, sulla superficie sottostante gli impianti di ultima generazione è addirittura possibile ottenere rese agricole più elevate. Ai sensi dell'articolo 32c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), dal 1° luglio 2022 un impianto solare è considerato d'ubicazione vincolata e può essere autorizzato se, tra le altre cose, in territori poco sensibili arreca vantaggi alla coltivazione agricola o è destinato a scopi sperimentali e di ricerca in questo senso. In futuro, impianti di questo tipo non saranno più esclusi dalla superficie agricola utile.

Al momento i Cantoni devono tenere un registro soltanto delle superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione famigliare. Finora non era necessario registrare le altre superfici all'estero gestite da aziende agricole svizzere, poiché per esse non vengono versati pagamenti diretti.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

Le superfici con impianti solari autorizzati non sono escluse dalla SAU se l'impianto esercita un effetto positivo sulle rese agricole naturali o arreca altri vantaggi alla produzione vegetale.

Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione famigliare (art. 17 cpv. 2 OTerm), i Cantoni devono tenere un registro delle superfici nella zona di confine estera (art. 17 cpv. 1 OTerm) non coltivate per tradizione famigliare da aziende agricole svizzere. Ciò permette ai Cantoni e ad altre autorità di avere una panoramica completa sulle superfici all'estero gestite da aziende agricole svizzere.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16 capoverso 1 lettera f

Il termine «impianti fotovoltaici» è sostituito con «impianti solari» in modo che nell’OTerm e nell’OPT venga utilizzata la stessa terminologia.

Articolo 16 capoverso 5 1

Le superfici con impianti solari possono trovarsi all'interno della SAU se l'impianto ha un impatto positivo sulle rese agricole naturali o è destinato a scopi sperimentali e di ricerca (art. 32c cpv. 1 lett. c OPT). Impianti di questo tipo possono adempiere l'esigenza dell'ubicazione vincolata ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio ed essere autorizzati. Se le condizioni per l'autorizzazione non sono più adempiute, gli impianti solari devono essere smantellati.

Articolo 17 capoverso 4

Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione famigliare, i Cantoni devono tenere un registro delle altre superfici (art. 17 cpv. 1 OTerm) nella zona di confine estera che sono gestite da un'azienda agricola svizzera.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sostanziale. La registrazione di tutte le superfici nella zona di confine estera gestite da aziende agricole svizzere non ha un impatto positivo soltanto sull'esecuzione dell'ordinanza

1 Con la modifica d’ordinanza del 2 novembre 2022 è stato introdotto il capoverso 4 non ancora pubblicato (regolamentazione del maggese nero), ecco perché il nuovo capoverso 5 per gli impianti solari.