Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

considerati «particolarmente pericolosi», è necessario creare nuove basi legali adeguate, segnatamente nella legge sulla protezione dell'ambiente per gli organismi che mettono in pericolo l'ambiente o l'uomo e nella legge sull'agricoltura per gli organismi che provocano danni in primo luogo all'agricoltura. A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, finora non è stato possibile creare una nuova base legale per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad A. artemisiifolia. Tuttavia deve comunque essere possibile anche in futuro prendere misure di lotta ufficiali contro questa pianta problematica per scongiurare, come finora, danni per l'uomo. Onde garantire la continuità nella lotta efficace contro questa pianta problematica, le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro A. artemisiifolia sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sulle risorse umane della Confederazione.

La proposta di modifica dell'articolo 10 potrebbe comportare costi più elevati per il finanziamento delle indennità di equità di cui all’articolo 156 LAgr da versare alle aziende che subiscono un danno a causa dell’ordine di distruzione preventiva di merci sospettate di essere infestate. Siccome non è possibile prevedere la comparsa di organismi da quarantena e la conseguente entità del danno, non si può nemmeno stimare a quanto ammontano i costi supplementari cui deve far fronte la Confederazione per erogare le rispettive indennità. Si può però presupporre che per la Confederazione le eventuali indennità supplementari per danni causati da misure di prevenzione siano meno onerose rispetto ai costi correlati ai danni che potrebbero verificarsi se non fosse possibile ordinare l'eliminazione preventiva delle merci sospettate di essere infestate. Nella media pluriennale, i costi per la Confederazione dovrebbero quindi diminuire perché le misure hanno un effetto preventivo.

È improbabile che la proposta di proroga delle disposizioni concernenti la sorveglianza e la lotta in relazione ad Ambrosia artemisiifolia di cui all'articolo 110 generi costi più elevati per la Confederazione rispetto a quelli attuali. Negli scorsi anni la Confederazione ha partecipato ai costi dei Cantoni per la lotta contro questa pianta problematica con un importo medio di 20 000 franchi all'anno. Questi costi possono essere coperti con l'attuale preventivo dell'UFAG.

5.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni. Siccome i Cantoni non sono obbligati a versare indennità di equità in virtù dell'articolo 156 LAgr alle aziende danneggiate, la proposta di modifica dell'articolo 10 non comporta necessariamente costi più elevati per loro.

5.4.3 Economia

La proposta di proroga delle disposizioni concernenti la lotta contro Ambrosia artemisiifolia influisce positivamente sulla salute dell'uomo. Nel complesso la proposta di modifica dell'articolo 10 ha ripercussioni positive per l'economia poiché consente di migliorare la protezione della salute dei vegetali in generale e di ridurre i danni economici.

5.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno un effetto positivo sull'ambiente. Garantendo la lotta ufficiale contro Ambrosia artemisiifolia s'impedisce l'ulteriore diffusione di una specie vegetale alloctona invasiva in Svizzera. La proposta di modifica dell'articolo 10 consente di migliorare la protezione della salute dei vegetali e di ridurre i danni ecologici (ad esempio nel bosco).

5.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta non tange il commercio internazionale. Le norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e l'accordo del 21 giugno 1999 tra la