Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Secondo IDS, la lacuna riscontrata a livello di protezione dei dati comporta rischi significativi in termini di diritto all’autodeterminazione informativa e di sicurezza dei dati. Inoltre, le applicazioni sanitarie potrebbero monetizzare questo accesso (p. es. riducendo il prezzo di un abbonamento nel caso in cui l’applicazione consenta l’accesso alla CIP). Incentivi di questo tipo sono inaccettabili.
Secondo IDS, l’articolo 9b mette a rischio il diritto all’autodeterminazione informativa. Sono quindi necessarie garanzie aggiuntive per la protezione dei diritti dei pazienti, in particolare in termini d’accesso e di informazione sui rischi e sullo scopo della raccolta di dati.
IDS ritiene problematica anche la definizione di «applicazione sanitaria». Sarà complesso stabilire quale applicazione debba essere qualificata come tale.
Visto quanto precede, IDS propone di integrare il capoverso 1 come segue: «[...] tramite un’interfaccia standard e dopo una corretta ed efficace informazione in merito ai rischi […]».
Secondo medswisse.net è fondamentale per tutti i fornitori di prestazioni, e non solo per i medici, che i dati vengano raccolti una sola volta (once only), ossia che le informazioni rilevanti ai fini della cura vengano trasferite alla CIP tramite un’interfaccia senza dover essere registrate più volte. Il principio della registrazione unica e dell’utilizzo multiplo dei dati deve essere attuato necessariamente anche nel quadro della CIP, in modo che, anche in presenza di risorse mediche sempre più scarse, i medici vengano sgravati nei loro compiti e non debbano ridurre il tempo dedicato ai pazienti.
Secondo SATW, la disposizione dell’articolo 9b è di importanza fondamentale: I pazienti devono poter gestire i propri dati, compreso il loro grado di riservatezza, tramite interfacce standard.
Tali «applicazioni sanitarie» non vengono utilizzate solo dai pazienti, ma anche dai fornitori di prestazioni secondo la LAMal e dai professionisti della salute. Anche il loro accesso deve essere adeguatamente disciplinato. SDV propone pertanto un nuovo capoverso 3 con il seguente tenore: «Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi all’interfaccia standard per applicazioni sanitarie ai fini dell’accesso dei professionisti della salute che consultano i dati nella cartella informatizzata».
SWR approva in linea di principio il fatto che, con il consenso del paziente, le applicazioni sanitarie possono accedere ai dati nella CIP o registrarveli tramite un’interfaccia standard. Secondo il rapporto esplicativo, tali applicazioni consentono di memorizzare e/o consultare i dati medici per esempio dal proprio cellulare (p. es. applicazioni mHealth) o tramite un dispositivo medico. Le applicazioni sanitarie nel contesto della CIP devono essere distinte dalle «applicazioni sanitarie digitali» così come definite nell’ambito dell’AOMS (cfr. rapporto esplicativo, cap. 4.1.2). A parere di SWR, l’espressione «applicazioni sanitarie» di cui all’articolo 2 LCIP deve essere definita chiaramente. Da tale definizione deve emergere la differenza, sempre che sussista, tra le applicazioni sanitarie nel contesto della CIP e le «applicazioni sanitarie digitali» così come definite nell’ambito dell’AOMS. Questo soprattutto perché l’espressione «applicazioni sanitarie» di cui al capitolo 3.7 del rapporto esplicativo si riferisce alle applicazioni sanitarie digitali (DiGa) disciplinate per legge in Germania, che possono essere prescritte dal fornitore di prestazioni purché siano valutate positivamente dall’istituto federale tedesco per i medicamenti e i dispositivi medici Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Il BfArM valuta la base di evidenza (qualità scientifica, beneficio clinico), l’affidabilità (funzionalità, responsabilità) e la prospettiva dell’utente (facilità di utilizzo) delle DiGa. La Svizzera non dispone ancora di un sistema di verifica delle applicazioni sanitarie (digitali) di questo tipo. Secondo SWR, per poter analizzare l’efficacia e l’appropriatezza di queste applicazioni anche sul territorio svizzero, i dati registrati nella CIP per il tramite di applicazioni sanitarie (digitali) devono essere messi a disposizione della ricerca e collegati ad altri dati dei pazienti rilevanti per la salute.
Capoverso 1:
USB suggerisce di formulare la frase in modo più comprensibile.
VSVA osserva che, nell’avamprogetto, le applicazioni sanitarie sono contemplate esclusivamente in relazione all’accesso dei pazienti. Tuttavia, anche i fornitori di applicazioni e servizi