Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Capoverso 2 lettera c:

VS e CARA sottolineano che i pazienti vogliono essere informati quando nella loro CIP vengono memorizzati nuovi documenti. Senza questa possibilità, non sanno se nella CIP sono state aggiunte nuove informazioni e non consultano mai la cartella. È quindi necessario inserire una nuova lettera (cbis) del seguente tenore: «essere informati quando vengono memorizzati nuovi dati nella cartella informatizzata».

Capoverso 2 lettera e:

Per gli stessi motivi di quelli invocati per l’articolo 9a, VS e CARA chiedono di eliminare la possibilità per gli assicuratori-malattie di accedere alla CIP e propongono di stralciare la lettera e.

Capoverso 4:

Secondo VS e CARA, il capoverso non è chiaro circa la possibilità per la comunità di riferimento di emettere uno strumento d’identificazione proprio e circa le conseguenze che ne derivano (certificazione dello strumento d’identificazione inclusa nella certificazione della comunità), anche se tale possibilità è menzionata nel rapporto esplicativo (pag. 43).

Questa possibilità esiste già e non ha impedito che lo strumento d’identificazione diventasse uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della CIP.

Se gli standard di sicurezza non cambiano, non cambieranno nemmeno l’offerta e i costi. La Confederazione deve offrire un’identità elettronica uniforme.

Capoverso 1:

UDF rileva che il compito di gestire i dati e di verbalizzare qualsiasi modifica incombe alle comunità di riferimento. È un compito di grande responsabilità, non invidiabile.

Capoverso 2 lettera d:

In questo avamprogetto di revisione le applicazioni sanitarie si limitano a quelle utilizzate dai pazienti. economiesuisse osserva che in realtà anche i professionisti della salute le utilizzano (cfr. DiGa in Germania), per cui devono potervi accedere attraverso un’interfaccia standard. Questo punto andrebbe aggiunto nella legge.

Capoverso 4:

Dato che l’articolo 7 fa riferimento anche agli strumenti d’identificazione per i professionisti della salute e che anche le comunità devono poter emettere questi strumenti, AD Swiss propone di completare il capoverso 4 come segue: «Le comunità di riferimento e le comunità possono offrire strumenti d’identificazione secondo l’articolo 7».

Capoverso 2:

KSG chiede di aggiungere una nuova lettera (cbis) del seguente tenore: «ricevere una notifica quando nella loro CIP vengono registrati nuovi dati».

Capoverso 4:

Secondo KSG, il capoverso non è chiaro circa la possibilità per la comunità di riferimento di emettere uno strumento d’identificazione proprio e circa le conseguenze che ne derivano (certificazione dello strumento d’identificazione inclusa nella certificazione della comunità), anche se tale possibilità è menzionata nel rapporto esplicativo (pag. 43). KSG rileva peraltro che questa possibilità esiste già e non ha impedito che lo strumento d’identificazione diventasse uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della CIP.

Se gli standard di sicurezza non cambiano, non cambieranno nemmeno l’offerta e i costi. La Confederazione deve prevedere uno strumento d’identificazione federale uniforme.

Capoverso 2:

MDS chiede l’aggiunta di una lettera (cbis) del seguente tenore: «ricevere una notifica quando vengono memorizzati nuovi dati nella cartella informatizzata. La notifica deve poter essere attivata o disattivata nelle impostazioni di base».