Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Capoverso 4:
FMCH ritiene che anche le comunità debbano poter offrire strumenti d’identificazione secondo l’articolo 7.
FMH, AGZ, AGZG, BEKAG, BüAeV, GLAEG, mfe, lws, SGAIM e VSAO sono del parere che le comunità di riferimento e le comunità debbano poter proporre strumenti d’identificazione secondo l’articolo 7.
Come per altri articoli, GdS chiede che le espressioni «comunità di riferimento» e «comunità» siano sostituite da «gestori».
Per quanto riguarda il capoverso 1 lettera b, GdS parte dal presupposto che il trattamento di dati includa anche l’accesso da applicazioni sanitarie. Questo significa che le ricerche (utilizzi) da parte di queste applicazioni devono essere verbalizzate. GdS propone di aggiungere una lettera supplementare (c) del seguente tenore: «ogni trattamento di dati (compresi quelli delle applicazioni sanitarie) sia verbalizzato».
GSASA chiede di sancire esplicitamente nella legge l’interoperabilità tra comunità e comunità di riferimento e propone di completare il capoverso 1 lettera a come segue: «[...] siano accessibili, in particolare garantendo l’interoperabilità tra le comunità e le comunità di riferimento».
H+ osserva che attualmente i pazienti non ricevono una notifica quando un nuovo documento viene caricato nella CIP. La Posta, unico emittente della CIP, si rifiuta infatti di implementare questa funzione, di per sé banale, visto che la legge non la obbliga a farlo. H+ auspica la seguente aggiunta da inserire nell’articolo 10 capoverso 2 lettera b o subito dopo di esso: «[...] ricevere una notifica quando vengono memorizzati nuovi dati nella cartella informatizzata».
Capoverso 4:
HIN ritiene che il capoverso penalizzi le comunità e che l’emissione di strumenti d’identificazione vada lasciata agli IdP.
Hygiaso propone di modificare il capoverso 2 lettera f come segue: «rilasciare e revocare il consenso [...]». La possibilità di revoca è necessaria non solo per la CIP (art. 3 cpv. 3), ma anche per l’ulteriore utilizzo per scopi di ricerca, in modo da consentire ai pazienti di dichiarare espressamente la loro volontà. In tale contesto, la prosecuzione del trattamento dei dati costituirebbe una lesione della personalità (secondo l’art. 30 LPD).
Hygiaso fa notare come nell’UE l’approccio che prevede la creazione di una base giuridica per l’utilizzazione secondaria dei dati sanitari (cfr. art. 19f cpv. 1), ma senza richiedere ai pazienti il consenso esplicito (opt-in) o concedere loro la possibilità di opporsi (opt-out), sia fallito ed esorta a tenere conto di questo insuccesso.
IDS ritiene che la disposizione andrebbe adeguata secondo le considerazioni formulate per altri articoli, in particolare per quanto riguarda le applicazioni sanitarie.
Secondo ISSS, occorre precisare quali dati possono essere registrati, modificati e cancellati dal paziente stesso, per esempio cambiamento di cognome, cambiamento di domicilio, numero di figli, dati sanitari aggiuntivi.
La situazione giuridica dei pazienti sotto curatela o tutela temporanea, in istituti psichiatrici, in strutture di protezione o in penitenziari, che non è menzionata nell’avamprogetto, deve essere obbligatoriamente tematizzata.
Capoverso 1:
it-rm critica la scelta del verbo «garantire».
Capoverso 3:
it-rm ritiene che il capoverso sia in contrasto con l’articolo 9c capoverso 1.
Capoverso 4:
Secondo IVR, occorre assicurare che l’accesso ai dati della CIP conservati presso un’altra comunità di riferimento o registrati in una banca dati centralizzata sia garantito anche senza ulteriore identificazione. Per permettere l’accesso ai dati nell’intera area riservata della CIP, 99/196