Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 6 pagine
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caso di fermo in un centro cantonale di partenza deve essere disciplinato ora nell’articolo 15a AP-OEAE (art. 73 cpv. 1 lett. c nLStrI; v. punto 3).
3. Commenti ai singoli articoli
Art. 15 cpv. 1
Attualmente, per quanto riguarda l’importo forfettario versato in caso di fermo il capoverso 1 rimanda in generale all’articolo 73 LStrI. L’importo forfettario versato in caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrI deve essere disciplinato nell’articolo 15a AP-OEAE. Per questo motivo occorre precisare che l’importo forfettario di cui al capoverso 1 è versato unicamente nei casi previsti dall’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI.
Art. 15a cpv. 1–2 Partecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di par-
tenza
Capoverso 1: è necessario specificare quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 82 cpv. 3 lett. b nLStrI). Si presuppone il sussistere di tale condizione quando per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate (lett. a). Ciò può avvenire, ad esempio, per ragioni amministrative, quando, data l’ora tarda non è possibile il respingimento immediato della persona interessata in uno Stato limitrofo e pertanto tale persona deve essere trasferita nel centro di partenza. Il numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine deve essere registrato già da tempo. Inoltre si presuppone che tale situazione non possa prevedibilmente cambiare a medio termine.
Un’ulteriore condizione è che la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell’area di confine (lett. b). Attraverso l’alloggio in un centro cantonale di partenza si vuole evitare che le persone interessate soggiornino di notte in spazi pubblici
– per esempio all’aperto in un parco oppure nei pressi di una stazione – mettendo in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici.
Infine le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell’area di confine (lett. c). Per esempio nel caso in cui, dato l’elevato numero di persone interessate, non sia più possibile ricorrere a impianti della protezione civile, ubicati spesso in zone residenziali, e quando un singolo centro di partenza nei pressi del confine semplifichi le necessarie fasi procedurali (logistiche).
Capoverso 2: in caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrI viene corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno. L’importo esatto è stabilito d’intesa con il Cantone e comprende i costi per l’alloggio e l’assistenza delle persone interessate fino al momento della consegna alle autorità straniere. Dall’articolo 82 capoverso 3 nLStrI risulta che tale importo forfettario non copre la totalità delle spese, bensì costituisce una partecipazione alle spese da parte della Confederazione sotto forma di contributo. Inoltre, la competenza per il settore degli stranieri incombe, di principio, ai Cantoni. L’importo massimo