Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 6 pagine

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Per contro, la nuova norma sugli importi forfettari della Confederazione potrebbe non essere applicabile nel caso dell’attuale numero elevato di ingressi illegali al confine con l’Austria, in quanto l’interpretazione austriaca dell’accordo di riammissione non consente l’allontanamento in tale Paese. La maggior parte dei casi alla frontiera orientale riguarda persone che hanno già presentato domanda di asilo in Austria o in un altro Stato Dublino.

Nel 2017, in base a un accordo sulle prestazioni, la Confederazione (DFGP e DFF) aveva partecipato alle spese d’esercizio del centro di partenza di Rancate con un importo complessivo di 900 000 franchi. Il centro di partenza aveva accolto 5926 persone. Il contributo federale per il 2018 e il 2019 corrispondeva all’importo minimo di 240 000 franchi fissato contrattualmente. Alla fine del 2019, la Confederazione ha posto fine a questo contributo finanziario.

La futura partecipazione della Confederazione alle spese d’esercizio di un centro di partenza dipenderà da diversi fattori, in particolare dall’insorgere di una situazione di emergenza nell’area di confine. Inoltre, la disposizione che prevede questa partecipazione è una «disposizione potestativa». Questo significa che la Confederazione potrà astenersi dal partecipare alle spese d’esercizio ove, pur essendo soddisfatti i prerequisiti necessari, sia in grado di offrire al Cantone in questione un altro tipo di sostegno, per esempio grazie a un intervento rafforzato del personale dell’UDSC, se del caso nell’ambito dei compiti originari dell’UDSC e/o di una delegazione del Cantone frontaliero interessato (eventualmente dietro indennizzo economico) ai sensi dell’articolo 97 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane. Tale impiego di personale, tuttavia, non rappresenta un prerequisito per una partecipazione finanziaria della Confederazione. Va notato che l’UDSC non può fornire tale sostegno in tutti i casi, a causa delle competenze limitate a seconda del Cantone e delle risorse limitate a livello di personale.

4.2 Ripercussioni sui Cantoni

Qualora la Confederazione partecipi alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza («disposizione potestativa»), l’onere finanziario dei Cantoni di confine si riduce nel quadro della partecipazione della Confederazione.

5 Aspetti giuridici

La modifica d’ordinanza proposta è compatibile con la Costituzione federale e rispetta gli impegni internazionali della Svizzera.

6 RS 631.0