Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 6 pagine

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Rapporto esplicativo

1. Situazione di partenza

La mozione Abate 17.3857 «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera» incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali in modo da creare i presupposti affinché i Cantoni che gestiscono alloggi temporanei destinati agli stranieri allontanati senza formalità possano essere sostenuti finanziariamente.

In adempimento a questa mozione il 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)1.

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato la modifica della legge del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (FF 2022 3208). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’8 aprile 2023.

La modifica di legge prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo (art. 82 cpv. 3 nLStrI). È stata inoltre creata una base legale per il fermo di breve durata di stranieri all’interno di tali centri cantonali di partenza (art. 73 cpv. 1 lett. c e 2 nLStrI).

La modifica proposta riguarda l’ordinanza dell’11 agosto 19993 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).

2. Punti essenziali del progetto

La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio per il fermo di breve durata di persone all’interno di un centro cantonale di partenza. Tale partecipazione finanziaria presuppone, tra le altre cose, che nell’area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b nLStrI). Questa condizione deve essere specificata nella OEAE. Inoltre è necessario fissare un tetto massimo a questo importo forfettario pari a 100 franchi per giorno per ogni persona alloggiata. L’importo esatto deve essere convenuto contrattualmente con il Cantone interessato.

L’importo forfettario versato in caso di fermo secondo l’articolo 73 LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI è attualmente disciplinato nell’articolo 15 OEAE. È necessaria una modifica, poiché l’importo forfettario versato in

1FF 2022 1312

2 RS 142.20

3 RS 142.281