Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 6 pagine
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proposto di 100 franchi per giorno è inteso, appunto, come partecipazione alle spese. Il messaggio del 18 maggio 2022 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)4 prevedeva un importo massimo situato ben al di sotto dell’importo forfettario per le spese di carcerazione, attualmente di 200 franchi per giorno per una carcerazione nel quadro dei provvedimenti coercitivi della LStrI. Ciò in ragione del fatto che, non essendo stabilimenti carcerari con requisiti tecnici di sicurezza elevati né pensati per soggiorni di lunga durata, i centri cantonali di partenza hanno spese d’esercizio di molto inferiori. Con l’importo forfettario giornaliero proposto di 100 franchi la Confederazione si assume quindi gran parte delle spese. In tal modo si tiene conto del fatto che il Cantone in questione fornisce una prestazione che è anche nell’interesse degli altri Cantoni. Inoltre, in caso di consegna della persona interessata allo Stato limitrofo, il Cantone ha la possibilità di ottenere un sostegno da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
L’importo forfettario della Confederazione è versato unicamente se, per quanto riguarda l’alloggio, il centro cantonale di partenza rispetta i requisiti posti a un centro della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo (cfr. art. 5 cpv. 1–3 dell’ordinanza del DFGP del 4 dicembre 20185 sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti). Le persone interessate devono essere alloggiate in camere separate a seconda del sesso. Occorre altresì tenere conto delle particolari esigenze delle famiglie, dei minorenni non accompagnati e di altre persone vulnerabili. Pertanto i minorenni non accompagnati devono essere alloggiati separatamente dagli adulti.
Art. 15abisRubrica
In questo articolo è modificata la numerazione. Con l’aggiunta del nuovo articolo 15a l’attuale articolo 15a diventa l’articolo 15abis. Inoltre è abrogata la rubrica, poiché la sezione 1a è costituita da un unico articolo.
4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.
A lungo termine, la possibilità di partecipare alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza genererà costi supplementari per la Confederazione la cui entità è difficilmente stimabile.
Al momento si sta nuovamente registrando un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone. Tra le altre misure, il Cantone Ticino ha messo in servizio un centro cantonale di partenza a Stabio. Una volta entrate in vigore le disposizioni di legge, la Confederazione potrebbe sostenere finanziariamente questo centro di partenza, sempreché siano soddisfatti i necessari requisiti.
4FF 2022 1312