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Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 4 pagine

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Art. 7a Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto

1I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1, anche contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:

a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato l’importo massimo dei contributi ammissibile nel loro caso;

b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1; e

c. nell’anno in cui è effettuato il riscatto (anno di riscatto) versano la totalità dei contributi ammessi nel loro caso secondo l’articolo 7 capoverso 1.

2Nell’anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP.

3Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

4Se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.

5Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 7b Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di

riscatto

1Il titolare della previdenza deve presentare una richiesta di riscatto all’istituto della previdenza individuale vincolata fornendo per scritto i dati seguenti:

a. importo del riscatto richiesto;

b. anni per i quali si intende compensare lacune contributive e importi da compensare;

c. importi dei contributi eventualmente versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l’indicazione delle date di pagamento.

2Nella richiesta deve confermare di:

a. aver versato la totalità del contributo di cui all’articolo 7 capoverso 1 nell’anno del riscatto, con l’indicazione dell’importo del contributo;

b. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;

c. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.

3Se le condizioni di cui all’articolo 7a sono soddisfatte, l’istituto della previdenza individuale vincolata approva l’accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.