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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 3 pagine
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Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
L’ordinanza del 18 marzo 20162 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 4 Competenze del DDPS
1Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.
2Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3Provvede affinché le donne, i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
Art. 5 Competenze dell’Aggruppamento Difesa
1L’Aggruppamento Difesa disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura.
2Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.
3Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.
1FF 2025
2 RS 513.1
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