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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 3 pagine

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Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

L’ordinanza del 18 marzo 20162 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 4 Competenze del DDPS

1Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.

2Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

3Provvede affinché le donne, i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.

Art. 5 Competenze dell’Aggruppamento Difesa

1L’Aggruppamento Difesa disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura.

2Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.

3Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

1FF 2025

2 RS 513.1

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