Progetto
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 2 pagine
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3. Legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati
Inserire prima del titolo della sezione 8
Sezione 7a
Accordi internazionali
Art. 34a
1 Nell’ambito della presente legge il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sul riconoscimento di titoli professionali esteri che abilitano all’esercizio della professione di avvocato.
2 Garantisce in particolare:
a. che gli avvocati siano soggetti alle regole professionali definite all’articolo 25;
b. che l’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati si basi sui principi applicabili agli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive per l’attuazione di questi accordi.
4. Legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche
Art. 47a Accordi internazionali
Nell’ambito della presente legge il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.