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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Disposizioni particolari: Con l’accordo degli interessati, alcune in-
formazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi.
conformemente all’articolo 10 capoverso 3ter LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dalla banca dati svizzera degli studenti universitari, per ogni persona immatricolata e per il semestre in questione, le informazioni seguenti:
numero di matricola svizzero; numero AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo di studio; data, livello e indirizzo dell’ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell’indirizzo di studio scelto; domicilio al momento dell’ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; nazionalità, data di nascita e sesso dello studente, equivalenti a tempo pieno degli studenti
I risultati sono pubblicati per scuola universitaria.
02.05. (184) 184 Rilevazione per le statistiche longitudinali nell’ambito della formazione (LABB)
Organo responsabile: Ufficio federale di statistica
Oggetto: transizioni e percorsi di formazione all’in-
terno dell’intero sistema formativo, dalla scuola dell’obbligo, al livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, transizioni tra il sistema di formazione e il mercato del lavoro al termine della scuola dell’obbligo, dal livello secondario II fino al livello terziario di allievi, studenti e insegnanti nonché del personale delle scuole universitarie