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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza sulla statistica federale (OSF)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies, 12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat),

visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20062 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),

visti gli articoli 10 capoverso 3 e della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità

(LMeCA)3

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

a. nel settore della statistica federale: l’organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici;

b. nel settore della scienza dei dati: le prestazioni di servizi per scopi impersonali fornite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dagli altri produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.

1 RS 431.01

2 RS 431.02

3FF 2022 804

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