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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Partecipanti: UST

Disposizioni particolari: i dati sono messi a disposizione dell’UST

a fini statistici.

La lista dei dati da fornire viene concordato con ciascun Cantone. Ogni lista è soggetta a un accordo scritto tra l’AFC e il Cantone interessato.

Le norme tecniche per la fornitura dei dati sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) sotto forma di direttive.

(214) Rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche – Soluzione 2

Organo responsabile: Ufficio federale di statistica

Oggetto: dati dettagliati necessari per l’imposta sul

reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, più precisamente: informazioni sul reddito in Svizzera e all’estero, sulle deduzioni (Confederazione e Cantone), sulla sostanza in Svizzera e all’estero, sul reddito e sulla sostanza imponibili e che determinano l’aliquota (Confederazione e Cantone per il reddito), sugli importi delle imposte (federali, cantonali e comunali), sull’imposta ecclesiastica, su altri tipi di imposte specifiche del Cantone, sugli importi delle imposte sulle prestazioni in capitale.

Tipo e metodo: rilevazione totale basata sui registri fiscali

cantonali

Obbligo d’informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento: annuale; dal 1° novembre entro e non ol-

tre il 15 dicembre (T -2 e T -4)

Partecipanti: AFC