Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 10 pagine
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Rapporto sui risultati modifica OLOGA (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale)
portante che le informazioni approntate nei media sociali siano sempre disponibili anche attraverso canali di informazione controllati dalle unità amministrative e liberamente accessibili a chiunque.
Secondo AI la definizione dei media sociali contemplata dal capoverso 3 è troppo succinta. Molte piattaforme raccolgono numerose informazioni sul comportamento di utilizzo e sulle preferenze personali degli utenti. Gli interessi degli inserzionisti si trovano al centro dei modelli commerciali dei media sociali. L’espressione «il cui scopo principale è» dovrebbe essere sostituita da «che permettono» o da una formulazione simile.
Per il CP e il PLR le spiegazioni sul capoverso 3 riguardanti la differenza tra media sociali e servizi di messaggeria chiusi non sono tecnologicamente neutre. Il servizio di messaggeria WhatsApp menzionato ha recentemente introdotto la funzione «Community», con la quale offre anch’esso le funzioni di discussione come un media sociale. Il CP e il PLR propongono pertanto di adeguare il capoverso come segue: sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche che permettono agli utenti di approntare da sé contenuti per altri utenti.
5.2 Articolo 23c
Articolo 23c capoverso 1
Per AI la formulazione «generati automaticamente» figurante nel numero 6 è molto restrittiva. Un assistente di scrittura supportato dall’IA permette di generare completamente anche contributi con valore aggiunto. Sarebbe più preciso parlare di contributi generati «in modo automatizzato» da bot.
BE è del parere che nel capoverso manchino vari criteri importanti. Ad esempio, dovrebbe essere consentito cancellare contributi offensivi, volgari, osceni e denigranti nei confronti di terzi nonché i contributi che violano il diritto vigente. BE chiede quindi di completare in tal senso il capoverso 1. Secondo BE, inoltre, il capoverso 1 lettera a numero 3 si riferisce anche ai contributi con contenuti discriminatori in base al sesso che ledono la dignità delle donne o degli uomini, pertanto l’aggiunta potrebbe basarsi sulla descrizione di comportamento sessista formulata nell’articolo 4 della legge federale sulla parità dei sessi.
BL sostiene i motivi riportati nell’articolo 23c capoverso 1, che consentono il blocco o la soppressione di determinati commenti, ferme restando le limitazioni riportate nel rapporto esplicativo.
JU propone di adeguare il capoverso 1 lettera b sostituendo «e» con «o». A suo parere, i contributi reiterati sono un problema anche se non sono inappropriati e viceversa.
Per il PLR e il CP l’elenco figurante nel capoverso 1 lettera a dovrebbe essere semplicemente esemplificativo e non esaustivo per non limitare il margine di manovra delle autorità. Un elenco esaustivo potrebbe difatti diventare rapidamente obsoleto. Il CP ritiene possibile come