Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 10 pagine
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Rapporto sui risultati modifica OLOGA (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale)
alternativa anche un rinvio al Codice penale. Al contempo sottolinea che la moderazione non deve portare a una censura. Sarebbe importante trovare un equilibrio tra libertà di opinione, in cui è permesso argomentare in modo fermo su questioni delicate, e protezione della personalità, in particolare quanto alla problematica della discriminazione. Infine il CP afferma che la moderazione proposta concerna contributi punibili. A suo avviso una moderazione troppo zelante potrebbe far sparire prove indispensabili per un procedimento giudiziario o civile.
Il PSS accoglie con soddisfazione l’introduzione di categorie di contributi non ammissibili e di provvedimenti che le unità amministrative possono prendere contro questi contributi. Approva in linea di massima le asserzioni esposte nel rapporto esplicativo secondo cui l’interesse pubblico a una restrizione della libertà di espressione debba essere molto elevato. Tuttavia, questo richiede sempre una valutazione del singolo caso. Un interesse pubblico deve essere riconosciuto sistematicamente in particolare in caso di commenti che diffondono odio e/o che sono discriminatori. Per quanto concerne la lettera a numero 2, il PSS fa notare che l’articolo 259 capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) menzionato nel rapporto esplicativo è stato abrogato il 1° luglio 2023. Occorrerebbe pertanto adeguare la disposizione nonché precisare cosa si intenda con istigazione alla violenza. Inoltre l’incitamento all’odio andrebbe inteso in maniera più ampia di quanto previsto all’articolo 261bisCP, dato che quest’ultima disposizione non consente di proteggere a livello penale le persone vittime di atti discriminatori dovuti alla loro identità di genere, a una disabilità, all’età o al sesso. La nozione di discriminazione andrebbe intesa in un senso generale ed occorrerebbe verificare sempre nel singolo caso se si è in presenza di questa fattispecie. Inoltre il PSS afferma che a suo avviso i contributi scientificamente falsi possono essere soppressi secondo il capoverso 1 lettera a numero
4. Sarebbe tuttavia importante considerare che, in questo modo, la libertà di espressione degli utenti viene fortemente ristretta, pertanto deve essere disponibile una via legale che soddisfi le esigenze dell’articolo 29a della Costituzione federale.
Per l’USS il capoverso 1 deve fungere da linea guida vincolante per la soppressione di contributi e non essere formulato come una possibilità opzionale. La frase introduttiva del capoverso 1 deve pertanto essere adeguata di conseguenza.
Varianti dell’articolo 23a capoverso 1 lettera a numero 5
Sulla variante 1 del numero 5 («contengono pubblicità commerciali») si sono espressi 7 partecipanti (AG, UR, PSS, UDC, USS, CP ed eGov). Altri 7 partecipanti (BE, BL, JU, OW, SH, SO e I Verdi) preferiscono la variante 2 («contengono pubblicità»).
L’UR dichiara in merito alla variante 1 che i contributi politici che possono essere intesi come pubblicità per obiettivi politici dovrebbero essere ammessi. Andrebbero considerati pubblicità non ammessa i contributi che hanno lo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici su merci o prestazioni e che sono stati caricati a tal scopo da un utente sul profilo di un’unità amministrativa. Per il PSS è opportuno vietare la pubblicità commerciale, tuttavia altre forme