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Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 3 pagine

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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF

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Art. 14a Spese di malattia e d’invalidità delle persone che hanno diritto a

prestazioni complementari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, atero b numero 1

1I Cantoni rimborsano alle persone che hanno diritto a prestazioni complementari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, atero b numero 1, per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b, almeno le seguenti spese:

a. un sistema di chiamate d’emergenza;

b. un aiuto nell’economia domestica;

c. servizi pasti;

d. servizi di accompagnamento e trasporto;

e. l’adeguamento dell’appartamento alle esigenze delle persone anziane; e

f. un supplemento per la locazione di un appartamento adeguato alle esigenze delle persone anziane, se non sussiste il diritto a un supplemento secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 per questo appartamento.

2Il diritto al rimborso sussiste indipendentemente dal diritto a un assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi non può essere dedotto dal rimborso.

3Per le spese rimborsate secondo il capoverso 1 i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere complessivamente inferiori a un importo minimo di 13 400 franchi per persona e per anno.

Art. 16

I Cantoni finanziano le spese di cui agli articoli 14 e 14a.

Art. 21b

1Il Cantone può esigere dall’assicuratore-malattie la restituzione delle prestazioni complementari che ha versato per i cinque anni precedenti. Può farlo nella misura delle prestazioni complementari che gli ha versato e se la decisione relativa all’obbligo di restituzione del beneficiario è passata in giudicato. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

2Il Cantone condona la restituzione di cui al capoverso 1, se il beneficiario delle prestazioni complementari adempie le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1, secondo periodo LPGA.