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Consultazione 2023/54: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024 · 9 pagine
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Ordinanza
a. i gestori di rete;
b. i produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, e i gestori di impianti di stoccaggio con entrambi una potenza complessiva di almeno 100 MW che possono controllare attraverso un unico sistema di comando a distanza;
c. i fornitori di servizi che possono comandare a distanza in modo permanente: 1 gli impianti dei gestori di rete; oppure
2. gli impianti di produttori, esclusi i gestori delle centrali nucleari, o di gestori di impianti di stoccaggio, se in tal modo hanno accesso attraverso un unico sistema a una potenza complessiva di almeno 100 MW.
2 Gli altri regolamenti citati nello standard minimo TIC non sono vincolanti.
3 Qualora la ElCom lo richieda, deve esserle fornita la prova del raggiungimento del livello di protezione previsto.
Art. 5abis
Ex art. 5a
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1a secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, … Il cancelliere della Confederazione, …
TIC > Standard minimo TIC) oppure acquistato per e-mail all’indirizzo [email protected].