Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/54: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024 · 3 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sull’energia nucleare

1. Sicurezza a lungo termine dei depositi in strati geologici profondi: integrazione dell’articolo 11 capoverso 3 OENu

L’attuale articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11) incarica l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) di disciplinare mediante direttiva i principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi. Questa disposizione sarà integrata, incaricando espressamente l'IFSN di disciplinare tramite direttiva anche i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine per questo tipo di depositi.

L’integrazione proposta è conforme alla prassi già seguita dall’IFSN: la sua direttiva IFSN-G03 (in tedesco), infatti, regola già non solo i principi per la progettazione di questo tipo di depositi ma anche i requisiti per la prova della loro sicurezza. I depositi in strati geologici profondi sono gli unici impianti nucleari che richiedono una prova specifica della sicurezza a lungo termine. La sicurezza a lungo termine riguarda il periodo successivo all’uscita dell’impianto dal campo di applicazione della LENu. La prova della sicurezza a lungo termine è il presupposto principale per il rilascio dell’autorizzazione di massima, della licenza di costruzione e della licenza d’esercizio nonché per la disposizione della chiusura di un deposito in strati geologici profondi. Per garantire una pianificazione improntata alla sicurezza, i requisiti per la prova della sicurezza a lungo termine sono definiti già oggi, come appena menzionato, nella direttiva G03 dell’IFSN. Con la prevista integrazione dell’articolo 11 capoverso 3 OENu si creerà una base legale esplicita che autorizza l’IFSN a disciplinare questi requisiti attraverso direttive, per tenere meglio conto dell’importante ruolo della prova della sicurezza a lungo termine nelle procedure di autorizzazione.

2. Obblighi di notifica nel settore della sicurezza interna: abrogazione dell’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu

Secondo la versione originale dell’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu, il titolare di una licenza d’esercizio era tenuto a notificare all’Ufficio federale (Ufficio federale dell’energia) le modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto rilevanti sul piano della sicurezza e per le quali era stato richiesto il nullaosta della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Attraverso la sostituzione della DSN con l’IFSN, istituito il 1° gennaio 2009, quest’ultimo riprese la competenza dell’Ufficio federale nell’ambito della salvaguardia della sicurezza. Nell’intero testo dell’OENu fu quindi sostituita la «DSN» con l’«IFSN». Ne consegue che, conformemente all’attuale articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu, le modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto per le quali è richiesto il nullaosta dell’IFSN devono essere comunicate allo stesso IFSN. Questo obbligo di notifica è dunque superfluo, dal momento che l’IFSN viene già informato delle modifiche o nuove installazioni del caso attraverso la richiesta di nullaosta presentata dal titolare della licenza di esercizio dell’impianto. L’articolo 39 capoverso 1 lettera a OENu viene pertanto abrogato.

3. Sostanze che compongono le scorie radioattive: nuovo articolo 51aOENu

Il nuovo articolo 51a OENu stabilisce che le scorie radioattive possono contenere sostanze chimico tossiche e chimico reattive, purché tali sostanze non pregiudichino uno smaltimento sicuro. Sul piano dei contenuti il nuovo articolo non introduce nessuna novità. La disposizione, infatti, è in linea con la prassi già comunemente seguita e fa chiarezza. La presente modifica attua la richiesta di maggiore certezza giuridica avanzata da tempo dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN): Sul piano legale si vuole introdurre nell’OENu, conformemente alla riserva espressa all’articolo 2