Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/54: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024 · 3 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sull’energia nucleare
dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), una disposizione speciale per il deposito delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi
Le scorie radioattive presentano diverse proprietà (tossiche): sono radiotossiche, possono essere chimico tossiche e possono contenere anche altre sostanze (ad es. sostanze organiche) che di per sé potrebbero far ritenere appropriato, nell’ambito dei rifiuti convenzionali, seguire un diverso percorso di smaltimento o applicare altre regole di smaltimento. Tuttavia, nel caso del trattamento e dello smaltimento di scorie radioattive prevale l’aspetto della protezione dalle radiazioni, motivo per cui a questo tipo di rifiuti si applica una normativa speciale. Per lo stoccaggio di scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi, infatti, non valgono le prescrizioni specifiche della OPSR relative allo stoccaggio di sostanze.
Occorre considerare in particolare il contesto in cui si inserisce la disposizione della OPSR che vieta la costruzione di discariche di tipo E - discarica per rifiuti non combustibili con contenuti nocivi organici - nel sottosuolo. Come si legge nel rapporto esplicativo concernente l’OPSR, la ragione principale di tale divieto risiede nel fatto che un esercizio controllato di una discarica di questo tipo comporterebbe spese notevolmente superiori e le misure eventualmente necessarie per la gestione successiva sarebbero più difficili da attuare. Nel caso di un deposito in strati geologici profondi, tuttavia, le condizioni sono diverse da quelle di una discarica sotterranea convenzionale, il che riduce notevolmente il rischio di dover intervenire per una gestione successiva: La grande profondità e lo stoccaggio delle scorie radioattive in strati di roccia il più possibile impermeabili e separati dalle falde acquifere garantiscono un deposito sicuro. L’esercizio di un deposito in strati geologici profondi avviene inoltre sotto una sorveglianza più stretta. Non sarebbe quindi in nessun caso opportuno estendere ai depositi in strati geologici profondi il divieto di discarica sotterranea previsto dalla OPSR per alcuni tipi di rifiuti.
Indipendentemente da quanto appena esposto devono essere rispettati gli obiettivi fissati nella legislazione ambientale e, conformemente al principio di prevenzione, si devono limitare quanto prima, e ove possibile evitare, effetti dannosi per l’ambiente. La composizione delle scorie radioattive stoccate nei depositi in strati geologici profondi deve essere tale da non provocare danni ambientali.
Con l’introduzione del nuovo articolo 51a l’attuale articolo 51a diviene l’articolo 51abis.