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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
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Sezione 2: Esigenze
Art. 3 Esigenze relative al gestore
Il contributo è concesso se nell’anno che precede l’anno di contribuzione il gestore ha adempiuto le condizioni di cui agli articoli 3–7 e 10–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.
Art. 4 Esigenze relative all’assicurazione per il raccolto
1Il contributo è concesso se l’assicurazione per il raccolto:
a. è offerta da un assicuratore che dispone di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 9 novembre 20053 sulla sorveglianza;
b. è offerta a livello nazionale.
2L’assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata.
Sezione 3: Procedura
Art. 5 Domanda dell’assicuratore e contratto
1L’assicuratore che intende offrire un’assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso il contributo, deve presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro il 31 agosto dell’anno precedente l’anno di contribuzione. Nella domanda deve confermare che la sua offerta adempie le esigenze di cui all’articolo 4.
2L’UFAG esamina la domanda entro 20 giorni dalla ricezione e decide in merito all’autorizzazione. Pubblica l’elenco degli assicuratori autorizzati sul suo sito Internet.
3Dopo l’esame della domanda, l’UFAG stipula un contratto con l’assicuratore che disciplina almeno quanto segue:
a. obbligo di conservazione per tutte le registrazioni e tutti i documenti;
b. modello delle prove attuariali;
c. tenore e periodicità del resoconto;
d. controlli da parte dell’UFAG;
e. protezione dei dati.