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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
c. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbise 16l.
4Nella composizione occorre indicare quali materie prime di alimenti per animali sono biologiche.
5Se una designazione è utilizzata ai sensi del capoverso 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. La composizione deve includere un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
6Le designazioni e l’indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 compaiono con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nella composizione.
Art. 24abiscpv. 1 lett. i
1L’impresa è tenuta a:
i. richiedere una conferma, qualora impiegasse prodotti o sostanze non biologici ricevuti da terzi, che non si tratta di organismi geneticamente modificati e che non sono derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi.
Art. 30atercpv. 2
2Per categorie di prodotti s’intendono:
a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
b. animali e prodotti animali non trasformati;
c. alghe e prodotti dell’acquacoltura non trasformati;
d. prodotti agricoli trasformati e prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;
e. alimenti per animali;
f. vino;
g. altri prodotti.
Art. 33a Sistema d’informazione per le sementi e il materiale vegetativo di
moltiplicazione biologici
1Il FiBL gestisce un sistema d’informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Il sistema d’informazione consente di:
a. registrare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici su proposta dell’offerente;
b. fornire la prova della disponibilità di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici;