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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sulle zone agricole «%ASFF_YYYY_ID»

d. il Cantone esercita la sorveglianza sulle migliorie integrali.

Art. 6 cpv. 2bise 3

2bisPer uno scambio di superfici secondo l’articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all’UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.

3L’UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d’estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l’articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi