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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 16h

Sezione 5: Acquacoltura

Art. 16hbis

Il DEFR può emanare disposizioni concernenti:

a. le esigenze in materia di produzione e coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura;

b. le esigenze in materia di produzione, origine, alimentazione e salute degli animali d’acquacoltura nonché di pratiche di detenzione;

c. le procedure di controllo.

Art. 21a, rubrica

Designazione degli alimenti per animali da reddito

Art. 21b, rubrica

Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali da reddito

Art. 21bbisDesignazione degli alimenti per animali da compagnia

1Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella denominazione specifica e nella composizione degli alimenti trasformati per animali da compagnia se:

a. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbise 16l; e

b. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico.

2Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate soltanto nella composizione se:

a. meno del 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico;

b. durante la trasformazione dell’alimento per animali vengono utilizzati soltanto additivi per alimenti per animali e coadiuvanti tecnologici autorizzati secondo l’articolo 16a; e

c. l’alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbise 16l.

3Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se:

a. l’ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;

b. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici; e