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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 30 cpv. 2 lett. c e 4
2Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:
c. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;
4Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.
Art. 32 Sopportabilità dell’investimento e redditività dell’azienda
1Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto nonché la redditività dell’azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La redditività è dimostrata se l’intero capitale di terzi può essere rimborsato entro 30 anni.
2Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell’investimento e la redditività dell’azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.
Art. 35 Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la
commercializzazione di prodotti agricoli regionali
1Alle organizzazioni di produttori agricole e alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:
a. l’organizzazione o l’azienda è un’impresa economicamente indipendente o con rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che il gruppo, in quanto unità, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società del gruppo sostenuta deve essere la proprietaria dell’immobile.
b. i collaboratori dell’organizzazione o dell’azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
c. la cifra d’affari dell’organizzazione o dell’azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita.
2Nell’ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole.
3Alle organizzazioni di produttori agricole che tramite affittuari trasformano, stoccano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri è concesso un sostegno finanziario se l’organizzazione di produttori o l’affittuario adempiono le condizioni del presente articolo.