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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali «%ASFF_YYYY_ID»

interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

3Le piccole aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

1Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

d. infrastrutture di base nello spazio rurale: approvvigionamento idrico ed elettrico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

Art. 18 cpv. 1

1I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d’estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca.

Art. 23 cpv. 1 lett. d e 2 lett. f

1Oltre ai costi di cui all’articolo 10 sono computabili:

d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.

2Non sono computabili in particolare:

f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;

Art. 29 cpv. 1, 2 lett. e nonché 3

1Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un’azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

2Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, di aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

e. provvedimenti edilizi o installazioni in edifici esistenti per prodotti d’acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l’alimentazione umana e animale.

3Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esigenze dei pesci, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei propri prodotti.