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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2bis

2bisPer i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

Art. 10 cpv. 2

2L’importo limite ammonta a 500 000 franchi.

Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva

2Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2025.

RS ..........

1 RS 914.11

2 RS 919.117.71

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