Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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7 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11

7.1 Situazione iniziale

Le disposizioni dell’OMSC vengono armonizzate con quelle dell’OMSt.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale tesi a facilitare la cessazione della gestione dell’azienda non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

L’importo limite di cui all’articolo 81 LAgr viene calcolato senza il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

7.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 capoverso 2bis

In virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c, è possibile facilitare la cessazione della gestione

dell’azienda trasformando i contributi con obbligo di rimborso nonché i crediti di investimento o i mutui concessi a titolo di aiuto per la conduzione aziendale esistenti giusta l’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b in un nuovo mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Nel caso dei mutui per la cessazione della gestione dell’azienda vale la considerazione delle condizioni vigenti in passato, poiché al momento della concessione dell’aiuto finanziario queste aziende adempivano il requisito delle dimensioni minime. Pertanto va precisato che per accordare mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

Articolo 10 capoverso 2

Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è più preso in considerazione nel calcolo dell’importo limite di 500 000 franchi. I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e i crediti di investimento esistenti sono già stati stanziati dai Cantoni e non devono influire sulla valutazione dell’UFAG nel quadro della procedura di approvazione del nuovo mutuo.

Articolo 17 capoverso 2

Dal 1° gennaio 2021 tutte le decisioni dei Cantoni sono trasmesse elettronicamente all’UFAG. Attualmente, verso la metà dell'anno a oltre la metà dei Cantoni viene richiesto individualmente di presentare i giustificativi per il controllo delle finanze. Onde ridurre l'onere amministrativo, i Cantoni trasmetteranno questi giustificativi all’UFAG per via elettronica parallelamente alla registrazione dei saldi. In questo modo non è necessario cercare i giustificativi due volte.

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

L’UFAG deve approvare un numero minore di fascicoli secondo l’articolo 81 LAgr.

7.4.2 Cantoni

Le modifiche previste comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli, in particolare grazie all’uniformazione delle disposizioni di legge nelle varie ordinanze.

I Cantoni hanno una maggiore responsabilità. Pochi fascicoli supereranno l’importo limite secondo l'articolo 81 LAgr.

7.4.3 Economia

Le misure contribuiscono a ridurre l’indebitamento delle aziende.