Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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19 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il rac-
colto (ORPAR), RS xxx
19.1 Situazione iniziale
Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di introdurre contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. Con l’ordinanza proposta concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR) il mandato del legislatore viene attuato a livello di ordinanza. L’entrata in vigore dell’ORPAR è prevista per il 1° gennaio 2025. In virtù del nuovo progetto di legge sull’agricoltura, la Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l’assicurazione copra rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo. Il nuovo testo di legge prevede che la Confederazione versi il contributo pari al massimo al 30 per cento dei premi direttamente all’assicurazione che lo utilizza esclusivamente per ridurre l’importo dei premi degli agricoltori assicurati. Il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati. Trattandosi di una misura di finanziamento iniziale, i contributi in oggetto sono limitati a otto anni secondo il testo di legge.
19.2 Sintesi delle principali modifiche
Si tratta di una nuova ordinanza. Lo strumento dei contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione per il raccolto è introdotto sulla base dell'articolo 86b LAgr.
19.3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
L’obiettivo principale della nuova misura è migliorare la copertura del rischio di fluttuazione dei raccolti a causa delle condizioni meteorologiche. Concretamente si tratta di ridurre i premi delle assicurazioni per il raccolto mediante un finanziamento iniziale e di migliorarne la penetrazione nel mercato.
Articolo 2 Portata e importo del contributo
Questo sostegno è limitato a prodotti assicurativi che coprono il rischio di siccità o gelo. Questi rischi hanno un impatto su larga scala e colpiscono contemporaneamente un gran numero di produttori. Il contributo è versato nel quadro dei crediti autorizzati.
Danno diritto al contributo soltanto i premi assicurativi che proteggono le rese delle colture contro i rischi siccità e/o gelo. La riduzione può essere concessa sia per i premi assicurativi che coprono danni quantitativi (=calo del volume del raccolto) sia per quelli che coprono danni qualitativi (= diminuzione dei parametri qualitativi del raccolto quali aspetto esteriore, tenori, peso ettolitrico, ecc.). La polizza assicurativa può coprire sia rischi che danno diritto al contributo (gelo e/o siccità) sia rischi che non danno diritto al contributo. Tuttavia, danno diritto al contributo soltanto le quote dei premi assicurativi che proteggono le rese delle colture contro i rischi gelo e/o siccità. Possono essere sostenuti sia i premi di assicurazioni di indennizzo sia quelli di assicurazioni indicizzate. Per altri rischi, come ad esempio il rischio di grandine, non è previsto alcun sostegno.
I contributi ammontano al massimo al 30 per cento del premio assicurativo che dà diritto al sostegno. Pertanto, i contributi federali non hanno l'effetto indesiderato di sostenere indirettamente metodi di produzione non adeguati alle condizioni locali e non competitivi, il che sarebbe contrario agli obiettivi generali della nuova politica agricola.