Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
Sezione 2: Esigenze
Articolo 3 Esigenze relative al gestore
Il presente articolo garantisce che i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto siano versati soltanto ai richiedenti che gestiscono in prima persona un’azienda e che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o ricevono pagamenti diretti in quanto azienda d’estivazione. In questo modo la misura è in linea con una produzione agricola sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Poiché gli assicuratori sono tenuti a verificare se gli agricoltori hanno diritto ai contributi prima della stipulazione dei contratti (cfr. art. 7), le disposizioni devono essere adempiute nell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che l'UFAG possa trasmettere agli assicuratori dati aggiornati sugli agricoltori o sulle aziende che hanno diritto ai contributi.
Articolo 4 Esigenze relative all’assicurazione sul raccolto
Capoverso 1 lettera a: le assicurazioni per il raccolto devono essere offerte da compagnie assicurative autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» (ogni danno subito dai beni causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento) e quindi adempiere le esigenze di questo organismo di controllo. Questa disposizione evita che l’UFAG sia responsabile della verifica della conformità dei prodotti assicurativi presenti sul mercato per i quali viene concesso il contributo.
Capoverso 1 lettera b: l'obiettivo di questa disposizione è garantire la parità di trattamento di tutti gli agricoltori in Svizzera. Un agricoltore di Ginevra deve avere accesso agli stessi prodotti assicurativi di una contadina di Zurigo.
La somma assicurata può essere concordata liberamente tra il contraente e la compagnia assicurativa sulla base di dati empirici. Pertanto, la Confederazione non stabilisce alcuna esigenza relativa al livello minimo di copertura. Questo perché quanto più flessibile è l’esigenza relativa alla copertura assicurativa (p.es. assicurazione possibile su base particellare), tanto meno lo strumento entra in concorrenza con altre misure preventive di gestione del rischio, come ad esempio la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione. Inoltre, ciò promuove la concorrenza e l'innovazione nel mercato assicurativo e riduce significativamente il dispendio per la Confederazione associato al controllo.
Capoverso 2: lo scopo primario dei contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto è mitigare le conseguenze di eventi estremi, che finora si sono spesso tradotte anche in richieste finanziarie allo Stato. Le aziende agricole che non stipulano un'assicurazione nonostante la riduzione dei premi concessa dallo Stato non hanno diritto ad altri aiuti federali per compensare i danni (cfr. art. 86b capoverso 5 LAgr). Ad esempio, in caso di gelo e siccità, non è più possibile ricevere aiuti sotto forma di mutui nel quadro dei sostegni per la conduzione aziendale di cui all’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura. Un sostegno retroattivo in ambito assicurativo non è possibile.
Per garantire che lo strumento non abbia l'effetto indesiderato di entrare in concorrenza con misure preventive come la scelta di colture e varietà robuste o l'installazione di sistemi di irrigazione, è richiesta una franchigia minima del 15 per cento della somma assicurata. È stata scelta questa quota perché l'esperienza all'estero ha dimostrato che una franchigia troppo alta porta gli agricoltori a non utilizzare l'opzione di riduzione del premio.
Sezione 3: Procedura
Articolo 5 Domanda dell’assicuratore e contratto
Capoversi 1 e 2: con la domanda di autorizzazione, la compagnia assicurativa deve confermare che la sua offerta adempie le esigenze di cui all’articolo 4. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 l’UFAG procederà a verificare se la compagnia assicurativa è inclusa nell’elenco di quelle autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni». Se la compagnia assicurativa figura in tale elenco, l’UFAG pubblicherà sul suo sito Internet i dati di contatto dell’assicuratore quale compagnia assicurativa autorizzata, cosicché gli agricoltori possano consultarli.
Capoverso 3: se l’esame della domanda ha esito positivo, l’UFAG stipula un contratto con l’assicuratore in cui devono essere disciplinati almeno i seguenti punti: