Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
1. un esame a campione per verificare se le aziende ai cui gestori è stata concessa una riduzione dei premi sono indicate nell’elenco delle aziende di cui all’articolo 6;
2. un esame a campione sulla conformità delle polizze assicurative con le esigenze di cui agli articoli 4 e 7 capoverso 4 nonché sulla conformità dei dati dell’elenco di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera a con le rispettive polizze assicurative, in particolare per quanto riguarda l’importo della riduzione dei premi versato.
• Nel secondo anno dall’autorizzazione giusta l’articolo 5 l’assicuratore deve presentare all’UFAG entro il 28 febbraio i documenti per l’esame delle cifre attuariali o tecniche relative all’assicurazione.
• L’assicuratore deve consentire all’UFAG l’accesso ai documenti e il controllo dei libri e del registro nonché di altra documentazione.
• In caso di sospetto di infrazione, l’UFAG avvia un’indagine e adotta le necessarie misure amministrative giusta l’articolo 169 LAgr.
e. Controlli da parte dell’UFAG
Si indica nel contratto che gli assicuratori possono utilizzare i dati (cfr. elenco dei numeri RIS all’art. 6) unicamente allo scopo di verificare se le aziende hanno diritto ai pagamenti diretti.
Capoverso 4: al fine di limitare il dispendio amministrativo, per la proroga l’assicuratore deve confermare annualmente all’UFAG che le condizioni di cui all’articolo 4 sono ancora adempiute.
Articolo 6 Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione
Capoverso 1: per poter beneficiare del contributo i gestori devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Per motivi di protezione dei dati, l’UFAG, mediante un elenco, trasmette soltanto i loro numeri aziendali agli assicuratori autorizzati. Come numero aziendale viene utilizzato il numero RIS (numero di registrazione non significativo di 8 cifre) del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica. Questo elenco consente agli assicuratori di verificare se gli agricoltori hanno diritto al contributo per la riduzione dei premi prima di stipulare i contratti assicurativi. L’elenco deve essere trasmesso agli assicuratori al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, in modo che ne dispongano per l’allestimento delle polizze assicurative nell’anno di contribuzione. L’inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi.
Capoverso 2: l’elenco dei numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un assicurato ha diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi. L’UFAG stipula un contratto con gli assicuratori. Tra le altre cose, si indica nel contratto che gli assicuratori possono utilizzare i dati (cfr. art. 5 cpv. 3 lett.
e) unicamente per tale scopo.
Articolo 7 procedura di domanda e stipulazione dell’assicurazione
Capoverso 1: affinché un gestore manifesti il proprio interesse all’assicuratore per la stipulazione di un’assicurazione per il raccolto autorizzata e possa confermare in particolare che presenta una domanda di riduzione dei premi, l’assicuratore, qualora auspicato, mette a disposizione un modulo di richiesta.
Capoverso 2: il gestore inoltra all’assicuratore il modulo di richiesta firmato in cui conferma che presenta una domanda di riduzione dei premi nonché che adempie le esigenze di cui all’articolo 3 e indica il numero aziendale RIS. L’inoltro del modulo di richiesta all’assicuratore vale come domanda di riduzione dei premi.
Capoverso 3: prima della stipulazione della polizza assicurativa l’assicuratore controlla se l’azienda è inclusa nell’elenco di cui all’articolo 6. Con questa disposizione si evita che gli agricoltori beneficino di una riduzione senza averne diritto.
Capoverso 4: le informazioni minime indicate per la polizza assicurativa (elementi utili ai fini dell’identificazione dell’assicuratore e dell’agricoltore, data di inizio e di fine del contratto, superficie assicurata, somma assicurata, franchigia, importo del premio, importo della riduzione dei premi concessa, ecc.)