Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto
consentono di incrociare le polizze assicurative con le informazioni contenute nella richiesta di fondi dell'assicuratore e quindi di verificare l'esattezza di quest'ultima.
Articolo 8 Fatturazione all’UFAG
Gli assicuratori devono poter allestire la lista definitiva degli agricoltori che hanno ricevuto una riduzione dei premi nell’anno di contribuzione senza che questa sia soggetta a continue modifiche e devono consegnarla all'UFAG nella sua versione definitiva entro il 30 giugno dell'anno di contribuzione. Se un agricoltore stipula un contratto dopo questa scadenza, non ha più diritto al contributo.
Sulla base di tutte le informazioni aggiornate sugli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, gli assicuratori sono in grado di presentare all’UFAG una fattura annuale entro il 30 giugno. Le indicazioni riportate sulla fattura (informazioni ai fini dell’identificazione dell’agricoltore, rischi coperti, superfici assicurate e importo del contributo concesso per ogni tipo di coltura, importo totale dei premi per i quali è concesso un contributo e importo totale del contributo concesso) consentono all’UFAG di identificare inequivocabilmente gli agricoltori che hanno beneficiato della riduzione del premio, di conoscere l'importo totale della riduzione del premio concessa a ciascuno di essi e di effettuare un primo controllo di plausibilità dell'importo della riduzione del premio concessa a ciascun agricoltore sulla base dei rischi coperti e delle superfici delle colture interessate.
Articolo 9 Versamento dei contributi all’assicuratore
Il primo versamento come acconto pari al 75 per cento consente di bilanciare meglio il ciclo di liquidità dell'assicuratore, di ridurre il rischio di carenza di liquidità e quindi di adempiere correttamente le esigenze della FINMA. Questo perché il versamento avviene praticamente poco prima dell’esborso dell'assicuratore, ossia poco prima della concessione della riduzione dei premi degli agricoltori assicurati. Inoltre il termine consueto per il pagamento dei premi da parte degli agricoltori è fissato generalmente a fine giugno. L'UFAG versa l'importo residuo a fine novembre, per avere il tempo di effettuare i controlli annuali prima del versamento finale agli assicuratori. In questo modo, l'importo finale dovuto può essere ridotto se viene riscontrata un'infrazione durante i controlli. Inoltre i contributi possono essere erogati solo fino a concorrenza dell’importo massimo del credito autorizzato. Se il credito non è sufficiente, l'importo residuo viene ridotto proporzionalmente secondo la lettera b.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Articolo 11 Disposizioni transitorie
Capoverso 1: per il 2025 il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione da parte dell'assicuratore, fissato al 31 agosto dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 5, deve essere adeguato. Si applica il termine del 31 gennaio 2025.
Capoverso 2: per il 2025 il termine per la trasmissione da parte dell’UFAG dell’elenco degli agricoltori aventi diritto ai contributi, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’articolo 6, deve essere adeguato. Si applica il termine del 28 febbraio 2025.
Articolo 12 Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Ai sensi del numero III capoverso 3 della modifica LAgr, questa misura ha effetto per otto anni dall'entrata in vigore della legge. La presente ordinanza si applica pertanto fino al 31 dicembre 2032.
19.4 Ripercussioni
19.4.1 Confederazione
Partendo dal presupposto che la penetrazione nel mercato di prodotti che coprono i rischi su larga scala aumenterà in modo significativo a seguito della nuova misura e tenendo conto di una franchigia del 15