Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione del novembre 2023 dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

5. Rapporto con il diritto europeo

L’UE si adopera per migliorare la cibersicurezza in tutto il suo territorio e aumentare la resilienza delle sue infrastrutture critiche. In questo contesto si deve tenere conto in particolare della cosiddetta direttiva NIS8 e del testo che le fa seguito, la direttiva NIS 29. In queste norme l’UE prevede in particolare che gli Stati membri debbano porre in essere apposite misure per la protezione di importanti imprese energetiche10. I requisiti generali di sicurezza sono aumentati con la direttiva NIS 2.

La presente regolamentazione migliora la cibersicurezza nel settore delle energie trasportate in condotta e prevede a tal fine l’elaborazione di misure di protezione adeguate. Essa è pertanto in linea con le summenzionate prescrizioni dell’UE. Il lavoro finora svolto sugli standard di settore si rifà agli standard internazionali.

6. Commento ai singoli articoli

Art. 39a Protezione dalle ciberminacce

Capoverso 1: le misure che gli esercenti sono tenuti ad adottare devono prevenire o eventualmente risolvere nel minor tempo possibile le disfunzioni dei relativi impianti. Si tratta di interventi tanto sul piano organizzativo (p. es. processi di inventariazione, regolamentazione delle competenze, sensibilizzazione), quanto su quello tecnico (p. es. backup, utilizzo di soluzioni tecnologiche di protezione).

Il capoverso 2 incarica gli esercenti di elaborare direttive contenenti misure di protezione contro le ciberminacce. Gli esercenti possono organizzarsi a questo fine nell’ambito delle strutture associative esistenti (SSIGA, ASIG). Il lavoro svolto finora, basato sullo standard minimo TIC dell’UFAE, andrà portato avanti e precisato in questo contesto. La consultazione prevista in questo capoverso garantisce il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. Oltre agli organi esplicitamente menzionati nella disposizione verranno consultati in particolare l’NCSC, l’UFAE e i consumatori. Lo svolgimento della consultazione spetta agli esercenti.

Capoverso 3: la disposizione secondo la quale le direttive devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile garantirà che l’accesso a tali documenti non venga complicato con login o simili. Dopo che gli esercenti avranno ultimato e pubblicato le direttive, il Dipartimento federale

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verificherà la loro idoneità ad acquisire carattere vincolante per mezzo di un rimando diretto a livello di ordinanza (cfr. art. 3 cpv. 2 e 3 OSITC). Gli esercenti hanno quindi un incentivo a elaborare una soluzione il più possibile a regola d’arte (autoregolamentazione controllata).

8 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1–30

9 Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2; non ancora in vigore)

10 Cfr. in particolare l’art. 21 par. 1 e l’all. I della direttiva NIS 2.