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Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 4 pagine
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Ordinanza 2 «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 20 cpv. 1 lett. a, b ed e nonché cpv. 2
1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali durante la procedura d’asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l’ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:
a. la decisione di allontanamento e una delle seguenti decisioni passano in giudicato:
1. la decisione di non entrata nel merito,
2. la decisione d’asilo negativa,
3. la decisione negativa in materia di concessione della protezione provvisoria,
b. la domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stralciata;
e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata o sospesa con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 LAsi;
2 Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente ammessa a titolo provvisorio, la durata della concessione della protezione viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettera d.
Art. 24 cpv. 4 - 6
4 Se una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a– d.
5 Se una persona a cui è stata concessa protezione provvisoria viene successivamente riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.
6 Se un rifugiato riconosciuto viene successivamente riconosciuto come apolide o se un apolide riconosciuto viene successivamente riconosciuto come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d’asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria ai sensi del capoverso 1 lettere a–
dbis.