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Consultazione 2023/80: Revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) · 4 pagine

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Ordinanza 2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art.28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino;

b. che è stata sottoposta a una procedura celere o a una procedura per la concessione della protezione provvisoria;

c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o

d. la cui ammissione provvisoria è stata sospesa o la cui protezione provvisoria è stata revocata.

2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:

a. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;

b. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata respinta, la pertinente decisione in materia d’asilo o di concessione della protezione provvisoria e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza

c. le è stato fissato un termine di partenza e:

1. la sua ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, o

2. la sua protezione provvisoria è stata revocata mediante decisione passata in giudicato.

Art. 29 cpv. 2 e 3

2La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura celere o di una procedura per la concessione della protezione provvisoria ammonta a 2013 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

3La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria o della protezione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

Disposizione transitoria della modifica del ……2

Nel caso di una persona ammessa provvisoriamente mediante decisione passata in giudicato che prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza è stata riconosciuta come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene

2 AS 2024 xxx