Progetti posto in consultazione e rapporto
Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine
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3 Commento alle modifiche legislative
3.1 Legge sulla formazione professionale (LFPr): modifica (disegno 13)
Modifica dell’articolo 59 capoverso 1 LFPr
Situazione iniziale
Il sistema di finanziamento orientato alla persona per chi ha frequentato i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori è stato introdotto nel 2018142. Per impostare in maniera più flessibile l’impiego dei fondi per la formazione professionale, attualmente i contributi forfettari destinati ai Cantoni e i fondi per la formazione professionale superiore vengono iscritti a preventivo in unico credito.
Come illustrato nel n. 2.1, la preventivazione dei fondi per il finanziamento orientato alla persona si è rivelata un’operazione difficile. Ogni anno è stato necessario applicare un meccanismo di compensazione legato all’accorpamento in un unico credito che ha reso meno sicura la pianificazione finanziaria dei Cantoni.
Inoltre, con la mozione 21.3007 il Consiglio federale è stato invitato a elaborare, in collaborazione con i Cantoni, una proposta volta a migliorare la gestione strategica e la pianificazione del finanziamento della formazione professionale da parte dei Cantoni e a presentarla al Parlamento (cfr. n. 1.5).
Normativa proposta
Nell’articolo 59 capoverso 1 si propone di creare un limite di spesa a parte per i contributi forfettari ai Cantoni e di richiedere i fondi per la formazione professionale superiore con un altro limite di spesa a sé stante.
In questo modo decade il meccanismo di compensazione attualmente in uso tra i due settori. D’ora in poi i contributi verranno gestiti all’interno di due limiti di spesa separati, come illustrato nel decreto federale 1 (cfr. art. 1 e 2). Con l’introduzione di un limite di spesa specifico per i contributi forfettari ai Cantoni nell’articolo 59 capoverso 1 lettera a LFPr viene soddisfatta la richiesta formulata nella mozione 21.3007. Diventa così più facile prevedere l’importo dei fondi disponibili per i Cantoni e di quelli per la formazione professionale superiore. In questo modo i Cantoni possono a migliorare la propria pianificazione finanziaria.
Se la modifica di cui all’articolo 59 capoverso 1 sarà respinta, il decreto federale 1 sarà adeguato di conseguenza e tutti i fondi per i contributi forfettari nonché per la formazione professionale superiore saranno richiesti, come finora, mediante un unico limite di spesa comune.
142 Modifica della LFPr del 16 dicembre 2016, RU 2017 5143.