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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 5 (art. 49, 109 cpv. 1 e 2, 138 cpv. 2 lett. f n. 3 e 172)
Requisiti per prodotti fitosanitari destinati a un uso non professionale e restrizioni per l’omologazione di prodotti fitosanitari e coadiuvanti nelle zone d’insediamento
1. Condizioni per l’omologazione di un prodotto fitosanitario destinato a un uso non professionale
a. Il prodotto fitosanitario non contiene alcuna sostanza attiva approvata come
sostanza candidata alla sostituzione.
b. Se è destinato a eliminare vegetali indesiderati o parti di vegetali oppure a
influire sulla crescita indesiderata di vegetali, non contiene alcuna sostanza attiva ad azione sistemica.
c. Secondo l’allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/200889 non è
classificato o non va classificato in una delle categorie seguenti:
1. cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2,
2. mutageno di categoria 1A, 1B o 2,
3. tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2,
4. sensibilizzante della pelle di categoria 1,
5. lesioni oculari gravi di categoria 1,
6. sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
7. tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
8. tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 o 2,
9. esplosivo,
10. corrosivo per la pelle di categoria 1A, 1B o 1C,
11. pericolo acuto per l’ambiente acquatico di categoria 1,
12. pericolo cronico per l’ambiente acquatico di categoria 1 o 2.
d. Secondo la valutazione dei rischi non è pericoloso per le api.
e. Non esiste un uso per il quale è richiesta una misura specifica per ridurre il
rischio non alimentare, eccetto l’impiego di un dispositivo di protezione individuale da parte dell’utilizzatore. Il dispositivo di protezione deve essere ragionevolmente esigibile per l’utilizzatore privato e può includere solo calzature robuste, guanti, occhiali, indumenti a maniche lunghe o copricapo.
f. Deve essere formulato e imballato in modo da facilitare il dosaggio al mo-
mento dell’utilizzazione.
89 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 51 cpv. 3 lett. b.