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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»
2. Condizioni per l’uso di prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento
a. Il prodotto fitosanitario non contiene alcuna sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione. Fanno eccezione le sostanze attive elencate nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR del 22 settembre 199790 sull’agricoltura biologica.
b. Secondo l’allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 non è classificato o non va classificato in una delle categorie seguenti:
1. cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2,
2. mutageno di categoria 1A, 1B o 2,
3. tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2,
4. sensibilizzante della pelle di categoria 1,
5. sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
6. tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
7. esplosivo,
8. tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1.