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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»

attese della sostanza attiva o dei suoi metaboliti superano 0,1 μg/l nelle acque sotterranee.

4In deroga al capoverso 1, per la parte A punto 2.3 vale quanto segue:

Effetti sui vertebrati da combattere:

L’omologazione per un prodotto fitosanitario destinato a eliminare i vertebrati è rilasciata soltanto se:

– la morte avviene immediatamente; oppure

– vi è graduale riduzione delle funzioni vitali senza segni di sofferenza evidente.

Per quanto riguarda i repellenti, l’effetto previsto deve essere ottenuto senza inutili sofferenze per gli animali bersaglio.

5In deroga al capoverso 1, per la parte A punto 2.5.1.2 vale quanto segue:

L’omologazione non viene concessa se le concentrazioni attese delle sostanze attive o dei loro metaboliti rilevanti, dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tal fine, non soddisfano i requisiti dell’allegato 2 numero 22 OPAc99 nemmeno tenendo conto di un divieto d’impiego nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh.

2 Disposizioni per i prodotti fitosanitari contenenti macrorganismi

Le disposizioni per la valutazione e l’omologazione dei prodotti fitosanitari contenenti macrorganismi sono stabilite nella linea guida PM6/2 dell’OEPP100. La linea guida si applica per analogia anche ai macrorganismi non alloctoni.

99 RS 814.201

100 V. nota a piè di pagina relativa all’allegato 3 n. 1.2