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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»

5Per l’impiego di prodotti fitosanitari e di prodotti di base su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti stabilisce le restrizioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. A tal fine tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

1.2 Deroghe

1I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all’impiego di prodotti fitosanitari e prodotti di base destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.

3Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari o i prodotti di base con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4‒6 per l’uso di prodotti fitosanitari o prodotti di base:

3bisIn deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l’Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d’intesa con l’UFAM, un’autorizzazione per l’uso di prodotti fitosanitari o prodotti di base nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee se:

c. la sostituzione dei prodotti fitosanitari o prodotti di base con misure meno inquinanti risulta sproporzionata.

2 Etichettatura particolare

1Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l’ordinanza del ...117 sui prodotti fitosanitari (OPF) e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i titolari delle omologazioni,

mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2.

2Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 78 capoverso 2 OPF e destinato a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, deve fornire agli acquirenti

informazioni sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2 mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

3 Obbligo di riconsegna

Abrogato

117 RS …