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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18 cpv. 3
3Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni l’autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell’articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l’autorità incaricata del controllo informa inoltre lʼUFSP, lʼUFAM e la SECO come pure l’USAV e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari o prodotti di base e l’UFAG in caso di contestazioni riguardanti concimi.
Art. 20 Consulenza tecnica per l’impiego di concimi, prodotti fitosanitari e pro-
dotti di base
1I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi, dei prodotti fitosanitari e dei prodotti di base; essi ne garantiscono il finanziamento.
2Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi, prodotti fitosanitari o prodotti di base in zone inquinate debbano:
a. ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica;
b. mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.
Panoramica degli allegati, n. 2.5
2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti
2.5 Prodotti fitosanitari e prodotti di base
Allegato 2.5 titolo, n. 1.1 cpv. 1 frase introduttiva, 2 frase introduttiva e 3–5, n. 1.2 cpv. 1, 3 frase introduttiva e 3bisfrase introduttiva e lett. c, n. 2 cpv. 1 e 2 e n. 3
Prodotti fitosanitari e prodotti di base
1 Impiego
1.1 Divieti e restrizioni
1I prodotti fitosanitari e i prodotti di base non possono essere impiegati:
2I prodotti fitosanitari e i prodotti di base destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati:
3Abrogato
4Per l’impiego di prodotti fitosanitari e di prodotti di base nei settori di alimentazione Zu e Zo i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano restrizioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario o di un prodotto di base nel settore d’alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d’acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare