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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Allegato 1
– la sostanza netta delle persone fisiche è ponderata con il fattore alfa, che ne rappresenta lo
sfruttamento fiscale medio. Sono inoltre rilevate le sostanze sia dei contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone sia di quelli imponibili limitatamente;
– per quanto riguarda le persone giuridiche, fino all’anno di calcolo 2019 si è tenuto conto
dello sfruttamento fiscale limitato degli utili conseguiti all’estero dalle imprese con statuto speciale; tali utili vengono infatti ponderati con i fattori beta e quindi sono considerati in ma- niera ridotta. L’abolizione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale nel quadro dell’attuazione della RFFA ha reso necessario un adeguamento nella perequa- zione finanziaria dal 2020. Sono stati introdotti i cosiddetti «fattori zeta», che riflettono il minore sfruttamento fiscale degli utili delle imprese in confronto allo sfruttamento del red- dito delle persone fisiche. Gli utili delle persone giuridiche sono ponderati con il fattore zeta
1. Gli utili del patent box sono inoltre ridotti con il fattore zeta 2. Questo tiene conto dello sgravio fiscale medio su tali utili rispetto a quelli tassati in via ordinaria. Una ponderazione ridotta è applicata anche alle spese di ricerca e sviluppo già considerate nei periodi fiscali precedenti, che con l’ingresso nel patent box sono sommate all’utile. Per un periodo di tran- sizione gli utili delle ex società con statuto fiscale speciale continuano a essere ponderati con i fattori beta. Con l’entrata in vigore della RFFA, il loro volume viene gradualmente ridotto.
– i riparti fiscali corrispondono alla compensazione intercantonale del gettito dell’imposta fe-
derale diretta. Gli importi netti moltiplicati per un fattore di ponderazione permettono di paragonarli con il reddito imponibile e l’utile imponibile.
La BIA si riferisce a un singolo anno di calcolo. Per determinare il potenziale di risorse di un anno di riferimento, vale a dire per un determinato anno di perequazione, secondo l’articolo 3 capoverso 4 LPFC si utilizza la media della BIA degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili le cifre. A causa della disponibilità tardiva dei dati fiscali, tali cifre sono datate di 4–6 anni. Di conseguenza l’anno di riferimento 2024 si basa sugli anni di calcolo 2018–2020.
Se il potenziale delle risorse per abitante viene messo in relazione con la media svizzera, si ot- tiene l’indice delle risorse. I Cantoni con un indice delle risorse superiore a 100 sono considerati finanziariamente forti e contribuiscono quindi alla perequazione finanziaria secondo la loro forza finanziaria e il loro numero di abitanti. I Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 100 sono invece considerati finanziariamente deboli e dunque Cantoni beneficiari.
La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente dalla Confederazione (perequazio- ne verticale delle risorse) e dai Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). L’importo dei pagamenti è determinato dal totale dei versamenti ai Cantoni finanzia- riamente deboli. I versamenti di compensazione sono determinati dagli indici delle risorse dei Cantoni, dalla quota di dotazione minima garantita (86,5 % del gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante) e dal metodo di calcolo progressivo. Nel quadro della riforma della perequazione finanziaria del 2020 la quota federale sulla dotazione totale è stata fissata al massimo previsto dalla Costituzione: il 60 per cento riguarda la Confederazione e 40 per cento i Cantoni.