Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 116 pagine

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Articolo 40 Disposizioni transitorie

Cantoni

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AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SO, SH, TI, ZG, ZH ritengono che la scadenza (2031) per l’ultima ripetizione (cpv. 2) potrebbe rivelarsi troppo ravvicinata per le persone che iniziano una formazione quadriennale nel 2025, prolungano la formazione di un anno, non superano l’esame di maturit‡ professionale e non possono sostenere immediatamente l’esame di ripetizione. I Cantoni summenzionati accolgono con favore la definizione dei documenti necessari per il rinnovo della decisione di riconoscimento di cui al capoverso 6 e auspicano l’introduzione di uno strumento informatico per la presentazione delle domande. Apprezzano anche il fatto che sia prevista una nuova procedura di riconoscimento soltanto per i cicli di formazione con blended learning o per quelli plurilingui (cpv. 7). Tuttavia, ritengono che le novit‡ introdotte per la maturit‡ professionale plurilingue non siano cosÏ importanti da dover sottoporre i cicli di formazione plurilingui a una nuova procedura di riconoscimento. Per quanto riguarda il capoverso 9, secondo il quale le domande di riconoscimento che all’entrata in vigore dell’ordinanza risultano pendenti saranno valutate in base al nuovo diritto, i Cantoni avrebbero preferito che le procedure pendenti fossero condotte secondo il nuovo diritto senza ripresentare le domande. In questo contesto, partono dal principio che i cicli di formazione iniziati in base al diritto previgente permetteranno di conseguire qualifiche adeguatamente riconosciute.

SZ accoglie con favore la definizione dei documenti necessari per il rinnovo della decisione di riconoscimento di cui al capoverso 6 e auspica l’introduzione di uno strumento informatico per la presentazione delle domande. SZ apprezza anche il fatto che sia prevista una nuova procedura di riconoscimento soltanto per i cicli di formazione con blended learning o per quelli plurilingui (cpv. 7). Tuttavia, ritiene che le novit‡ introdotte per la maturit‡ professionale plurilingue non siano cosÏ importanti da dover sottoporre i cicli di formazione plurilingui a una nuova procedura di riconoscimento.

VS ritiene che la scadenza (2031) per l’ultima ripetizione (cpv. 2) sia troppo ravvicinata. A titolo di esempio, il Cantone cita le formazioni di base FOS per sportivi o artisti che durano 4 anni (con un periodo di pratica a tempo pieno di un anno o a tempo parziale di due anni). La scadenza fissata per l’ultima ripetizione dovrebbe tenere conto di questi casi.

FR ritiene che la scadenza (2031) per l’ultima ripetizione (cpv. 2) potrebbe rivelarsi troppo ravvicinata per le persone che iniziano una formazione quadriennale nel 2025. Tuttavia, dovrebbe essere possibile trovare soluzioni pragmatiche. FR accoglie con favore la definizione dei documenti necessari per il rinnovo della decisione di riconoscimento di cui al capoverso 6 e auspica l’introduzione di uno strumento informatico per la presentazione delle domande. FR respinge la disposizione secondo cui i cicli di formazione plurilingui devono essere riconosciuti ex novo (cpv. 7).

Per quanto riguarda il capoverso 9, VD vorrebbe che le procedure di riconoscimento in corso venissero condotte secondo il nuovo diritto quando entrer‡ in vigore l’OMPr riveduta, senza ripresentare le domande. In questo contesto, il Cantone parte dal principio che i cicli di formazione iniziati in base al diritto previgente permetteranno di conseguire qualifiche adeguatamente riconosciute.

NE ritiene che la scadenza (2031) per l’ultima ripetizione (cpv. 2) potrebbe rivelarsi troppo ravvicinata per le persone che iniziano una formazione quadriennale nel 2025. NE respinge la disposizione secondo cui i cicli di formazione plurilingui devono essere riconosciuti ex novo (cpv. 7). Per quanto riguarda il