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Consultazione 2024/10: Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL) · 2 pagine
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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1bis
1bisNon è consentito considerare il rincaro dei costi in maniera forfettaria. L’importo di tale rincaro è determinato in base all’effettiva evoluzione dei costi.
Art. 16 Compensazione del rincaro
L’aumento di pigione tendente a garantire ai sensi dell’articolo 269a lettera e CO il potere d’acquisto del capitale sopportante i rischi, non può superare il 28 per cento dell’incremento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Art. 19 cpv. 1 lett. a n. 6, cpv. 2 e cpv. 3
1Il modulo previsto dall’articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere:
a. Per gli aumenti di pigione:
6. l’indicazione della possibilità di contestare l’aumento invocando un rendimento eccessivo o il superamento delle pigioni in uso nella località o nel quartiere.
2Inoltre, i capoversi 1 e 1bissi applicano per analogia se il locatore adegua la pigione a un indice pattuito. Per le pigioni indicizzate, la notificazione può essere fatta solo dopo la pubblicazione del nuovo valore dell’indice. In questo caso i Cantoni possono
1 RS 221.213.11
2016–......