Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/10: Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL) · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 10 aprile 2024

Modifica dell’ordinanza concernente la loca-

zione e l’affitto di locali d’abitazione o com-

merciali (OLAL)

Rapporto esplicativo

per l’avvio della procedura di consultazione

1 Situazione iniziale

1.1. Misure volte ad attenuare l’aumento delle pigioni

Negli anni 2010 la situazione sul mercato svizzero degli alloggi è stata caratterizzata, da una parte, da tassi d’interesse bassi e perfino negativi a partire dal 2015 e, dall’altra, da un’attività di costruzione dinamica. Questa situazione è radicalmente cambiata in poco tempo: da quasi cinque anni, l’attività di costruzione è in calo e, dal 2020 al più tardi, la domanda di alloggi supera l’offerta. La penuria di alloggi che si profila si manifesta dal 2021 con una diminuzione di alloggi vuoti e, dall’inizio del 2022, con un aumento degli affitti delle abitazioni offerte sul mercato.

Per quanto riguarda i contratti di locazione in corso, il locatore può decidere di aumentare la pigione in particolare sulla base del rincaro dei costi (art. 269a lett. b Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]), facendo valere in particolare l’aumento del tasso d’interesse di riferimento, la compensazione del rincaro e un incremento generale dei costi (p. es. tasse e spese di manutenzione).

Va sottolineata l’evoluzione recente del tasso d’interesse di riferimento applicabile ai contratti di locazione che si basa sul tasso d’interesse medio ponderato dei crediti ipotecari in Svizzera. Dalla sua introduzione, nel settembre 2008, il tasso d’interesse di riferimento è aumentato per la prima volta l’anno scorso: il 1° giugno 2023 è passato dall’1,25 all’1,5 per cento e poi all’1,75 per cento il 1° dicembre 2023.

Per ogni aumento di un quarto di punto percentuale del tasso d’interesse di riferimento, la pigione può essere aumentata del 3 per cento quando i tassi ipotecari sono inferiori al 5 per cento (art. 13 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali [OLAL; RS 221.213.11]). Si stima che

BK-D-BB8A3401/1090