Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
logrammi. La protezione doganale è calcolata in base alla differenza tra il prezzo di riferimento e quello di rilevamento e ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. È quindi possibile riscuotere tributi doganali al massimo fino a un prezzo dello zucchero di 105 franchi per 100 chilogrammi.
Alternativa dell’UFAG
• La protezione doganale e il prezzo di riferimento sono calcolati mensilmente sulla base delle informazioni borsistiche e delle notifiche del prezzo dello zucchero franco dogana svizzera, non tassato. La protezione doganale ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. Fino al suo importo massimo di 80 franchi per 100 chilogrammi il prezzo di riferimento protegge il mercato svizzero dello zucchero, in particolare quando i prezzi sui mercati internazionali sono bassi. Con prezzi dello zucchero franco dogana svizzera, non tassati, superiori a 80 franchi per 100 chilogrammi, lo zucchero importato non viene rincarato prelevando tributi doganali.
Ordinanza sulla salute dei • L’OSalV vigente prevede che in caso di sospetto di infesta-24
vegetali (OSalV), 916.20 zione da un organismo da quarantena, le merci o le colture
possono essere messe in quarantena, sequestrate, valorizzate o distrutte. Le esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che in alcuni casi anche un divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti sarebbe necessario, opportuno e adeguato in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore. Si propone pertanto di sancire nell’OSalV un divieto di coltivazione e di piantagione preventivo in caso di sospetto di infestazione.
• In caso di infestazione da un organismo da quarantena in un'azienda omologata dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario o dell'I-SPM 15, la competenza è del SFF. Attualmente questo vale anche se le merci per le quali l’azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF non sono note come ospiti dell’organismo da quarantena e si può escludere che esso possa infestarle. In questi casi la competenza è del servizio cantonale competente.
• Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci con obbligo di passaporto fitosanitario deve essere possibile rilasciare autorizzazioni eccezionali per importarle dall’UE e per metterle in commercio all’interno della Svizzera, sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena.
Ordinanza sul vino, • Il termine di dieci anni per la ricostituzione di un vigneto è28
916.140 abolito. Di conseguenza occorre modificare la definizione di
nuovo impianto: per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016. Con questa data si tiene conto del periodo massimo di ricostituzione di dieci anni a contare dall’entrata in vigore della proposta per la sua abolizione.
• La denominazione specifica dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere sostituita dall'abbreviazione «DOC».
Ordinanza sui concimi • Nell’OCon vigente i concimi contenenti sottoprodotti di ori-31
(OCon), 916.171 gine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena
di fabbricazione sono soggetti a registrazione. Conformemente all’OCon vigente prima del 1° gennaio 2024 vigeva