Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari
aggiuntivi. Mentre la provenienza dell'etanolo non può essere determinata sulla base di analisi, il prodotto naturale utilizzato per produrre l'etanolo è ben noto ai produttori di etanolo (tracciabilità). L'etanolo distillato dalla canna da zucchero, dalla barbabietola, dal frumento o dal mais è disponibile come tale. Inoltre, l'etanolo importato e utilizzato dai produttori di bevande alcoliche è spesso etanolo da canna da zucchero, per cui il prodotto naturale utilizzato è noto.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Questa modifica rappresenta un certo cambiamento per i produttori di bevande alcoliche e gli utilizzatori di etanolo che applicano la Swissness ai loro prodotti. Tuttavia, non rappresenta un ostacolo considerevole né genera costi aggiuntivi. Consente ai produttori di bevande alcoliche e agli altri utilizzatori di etanolo di continuare a ottimizzare i loro costi acquistando l'etanolo che corrisponde alla loro strategia aziendale.
1.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Non esistono disposizioni del diritto internazionale in questo ambito.
1.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
1.7 Basi legali
Articolo 48b capoverso 4 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM).